1. La presente deliberazione proroga il termine delle misure della deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com fino al 13 aprile 2020 e integra la deliberazione medesima con ulteriori misure urgenti per l’emergenza epidemiologica COVID-19 a tutela dei clienti e utenti finali in termini di modalità di invio delle bollette e rateizzazione dei pagamenti.
  2. DELIBERAZIONE 2 APRILE 2020 117/2020/R/COM

    ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A TUTELA DEI CLIENTI E DEGLI UTENTI FINALI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 12 MARZO 2020, 60/2020/R/COM

    L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

    Nella 1104a bis riunione del 2 aprile 2020

    VISTI:

    1. la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    2. la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
    3. la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientaleper promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivodi risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61 (di seguito: legge 221/15);
    4. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare la Parte Terza;
    5. il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    6. il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    7. il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11),convertito con legge 12 luglio 2011, n. 214, in particolare l’articolo 21;
    8. il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19;
    9. il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
    10. il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
    11. il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito:decreto-legge 18/20);
    12. il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/20)
    13. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante“Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idricointegrato”;
    14. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito:DPCM 20 luglio 2012);
    15. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
    16. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
    17. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
      1. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
      2. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
      3. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (di seguito: dPCM 11 marzo 2020);
      4. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito: dPCM 22 marzo 2020);
      5. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (di seguito: dPCM 1 aprile 2020);
      6. il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
      7. la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
      8. la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (diseguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamentemodificata e integrata;
      9. la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito:deliberazione 649/2014/A);
      10. la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito:deliberazione 555/2017/R/com) come successivamente modificata ed integrata;
      1. la deliberazione dell’Autorità deliberazione 60/2020/R/com);
      2. la deliberazione dell’Autorità deliberazione 75/2020/R/com);
      3. la deliberazione dell’Autorità deliberazione 116/2020/R/com);

      12 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: 17 marzo 2020, 75/2020/R/com (di seguito: 2 aprile 2020, 116/2020/R/com (di seguito:

      1. il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diverse dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane la deliberazione” (di seguito: TIVG), adottato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
      2. il “Testo integrato morosità gas” (di seguito: TIMG), adottato dall’Autorità con deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/01;
      3. il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” (di seguito: TIV), adottato dall’Autorità con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
      4. la “Prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”, adottata dall’Autorità con deliberazione 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 586/2012/R/idr);
      5. il “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE), adottato dall’Autorità con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel;
      6. la “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”, adottata dall’Autorità con deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr), come successivamente modificata e integrata;
        1. il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIF);
        2. il Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISIND);
        3. il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici” (di seguito: TICSI), adottato dall’Autorità con deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr;
        4. la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (di seguito: REMSI), adottata dall’Autorità con deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr (di seguito: deliberazione 311/2019/R/idr), come successivamente modificata e integrata;
        5. la comunicazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 marzo 2020, protocollo dell’Autorità n. 10419 del 24 marzo 2020 (di seguito: Comunicazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 24 marzo 2020).CONSIDERATO CHE:
        1. l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato dipandemia;
        2. al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
        3. a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/20, è stata previstal’adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all’articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’epidemia da COVID-19;
        4. in attuazione del suddetto decreto-legge, si sono succeduti – in coerenza con l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l’estensione all’intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, delle misure di cui all’articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti territoriali; in particolare, con il già richiamato dPCM 8 marzo 2020, e al
        5. fine di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, sono state previste specifiche misure igienico- sanitarie volte alla prevenzione e al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

          1. il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno recato ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale prevedendo, fino al 3 aprile 2020, rispettivamente, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e inerenti i servizi alla persona e la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità; con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, è stato aggiornato l’elenco delle attività produttive e commerciali di cui al menzionato dPCM 22 marzo 2020, in modo da ricomprendere ulteriori attività non essenziali, dapprima non enucleate nell’allegato 1 al medesimo decreto;
          2. successivamente, con il decreto-legge 18/20, tenuto conto della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi, anche di natura socio- economica, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese;
          3. inoltre, il decreto-legge 19/20 ha previsto che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, in analogia alle misure già varate con i decreti di cui ai precedenti punti;
          4. da ultimo, il dPCM 1 aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile 2020 tutte le misure adottate per contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19;
          5. le misure citate sono accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell’epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione e le attività produttive non strettamente necessarie;
          6. una tale situazione, estesa sull’intero territorio nazionale, comporta evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali dei settori dell’energia e per gli utenti finali del servizio idrico integrato (di seguito: SII), difficoltà e disagi che possono anche riverberarsi sull’ordinaria gestione dei rapporti contrattuali coi rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l’intera filiera settoriale.
          7. CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

            1. nell’attuale e del tutto inedito contesto, in cui la maggior parte dei clienti e degli utenti finali è limitata nei propri spostamenti, e può di conseguenza incontrare difficoltà nel rispettare la scadenza per il pagamento delle fatture relative ai servizi regolati dall’Autorità emerge un’ulteriore criticità, segnalata all’Autorità dalla comunicazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 24 marzo 2020 con oggetto “emergenza sanitaria Covid-19 – settore postale”, in cui si evidenziano possibili ritardi nella consegna della corrispondenza ai clienti finali e agli utenti del SII;
            2. in particolare, nella predetta comunicazione si evidenzia che, a causa della consistente riduzione della forza lavoro nelle strutture territoriali di accettazione/recapito e al fine di consentire una rapida riorganizzazione delle richiamate strutture che tenga conto della riduzione del personale e dell’effettivo andamento dei volumi, Poste Italiane ha comunicato di non poter garantire, per il periodo intercorrente dal 23 al 27 marzo, l’accettazione della corrispondenza indescritta nazionale spedita attraverso i centri di accettazione business (c.d. centri di accettazione grandi clienti), segnalando altresì che tale situazione di criticità potrebbe coinvolgere un periodo anche più lungo di quanto notificato;
            3. tale decisione potrebbe avere un notevole impatto sulla consegna delle bollette in formato cartaceo a cui, in base ai dati a disposizione dell’Autorità, ricorre ancora un consistente numero di clienti finali, con possibili e ulteriori effetti sull’ordinaria tempistica di pagamento del cliente finale;
            4. l’eventuale impossibilità di adempiere al pagamento ordinario delle fatture per i motivi di cui al precedente punto, può comportare, al termine dei sovra indicati disservizi e comunque al termine del periodo emergenziale, la difficoltà ad onorare in una unica soluzione l’eventuale importo accumulato, anche tenuto conto che tale importo si aggiungerebbe alle bollette emesse secondo l’ordinario piano di pagamento.CONSIDERATO, ALTRESÌ CHE:
            1. l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, investe l’Autorità di una generale funzione di regolazione di tutti i settori di competenza orientata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi e alla contemporanea promozione della tutela degli interessi dei consumatori; nell’esercizio della predetta funzione, la regolazione dell’Autorità integra i contratti e le relative condizioni generali definite dagli esercenti i servizi (cfr. anche art. 2, comma 37), e ciò vale, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, sia con riferimento ai c.d. servizi di tutela sia con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nel c.d. mercato libero;
            2. l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito, all’Autorità, “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali
            3. funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa

              dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
              • l’articolo 2, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012, attuativo del citato articolo 21,

              comma 19, del decreto legge 201/11, precisa che “la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…) persegue le seguenti finalità: a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE”;

              con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale:

              1. l’Autorità, con il TIV e il TIVG, ha disciplinato, rispettivamente, le condizioni economiche e contrattuali di erogazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela dell’energia elettrica e del servizio di tutela del gas naturale, a cui si applicano, tra l’altro, anche le disposizioni adottate nel tempo dall’Autorità in tema di fatturazione, modalità di emissione dei documenti di fatturazione, gestione della morosità e rateizzazione delle somme dovute;
              2. in particolare, con specifico riferimento alle modalità di emissione dei documenti di fatturazione, la deliberazione 501/2014/R/com (c.d. bolletta 2.0) prevede, per i regimi di tutela, che l’esercente offra ai clienti finali più di una modalità di emissione delle bollette e per i clienti che hanno attivato la domiciliazione bancaria, su esplicita richiesta dei medesimi, sia garantita l’emissione in formato elettronico della bolletta; in tali casi (domiciliazione bancaria e addebito automatico dell’importo fatturato), l’esercente deve applicare uno sconto ai sensi dell’articolo 13.6 della deliberazione in argomento;
              3. analogamente, con riferimento al mercato libero, la disciplina delle c.d. offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/com (ossia, offerte di libero mercato caratterizzate da condizioni contrattuali stabilite dall’Autorità e da un prezzo fissato dal venditore in accordo a una struttura di corrispettivi predefinita) prevede che la modalità normale di emissione della bolletta sia il formato elettronico e ai clienti che ricorrano altresì alla domiciliazione dei pagamenti sia applicato uno sconto pari a quello previsto per i servizi di tutela; al cliente che faccia richiesta di ricevere la bolletta in formato cartaceo non può poi essere applicato alcun costo aggiuntivo;
              4. per ultimo, in materia di rateizzazione dei pagamenti, la regolazione dell’Autorità già prevede misure a tutela dei clienti finali dei settori energetici con riferimento ai servizi di tutela e alle offerte PLACET, individuando modalità e tempistiche di rateizzazione delle somme dovute per fattispecie tipizzate, pur rimettendo agli esercenti la possibilità di offrire condizioni migliorative;
              5. • la predetta regolazione è stata introdotta con riferimento alle normali dinamiche dei rapporti tra esercenti il servizio e i relativi clienti; tuttavia, in occasione di eventi straordinari e calamitosi l’Autorità è più volte intervenuta adottando disposizioni straordinarie e urgenti anche in deroga alla regolazione ordinaria, da un lato, al fine di apprestare una tutela rafforzata a favore dei clienti finali interessati e, dall’altro, al fine di individuare modalità che al contempo minimizzino i potenziali oneri per gli operatori coinvolti;

                con riferimento al servizio idrico integrato:

                1. con le deliberazioni 586/2012/R/IDR, 655/2015/R/IDR e, più di recente, con la deliberazione 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato REMSI, l’Autorità ha adottato una specifica disciplina in tema di fatturazione, modalità di emissione dei documenti di fatturazione, gestione della morosità e rateizzazione delle somme dovute;
                2. in particolare, con la deliberazione 655/2015/R/IDR, l’Autorità ha introdotto alcune disposizioni in materia di periodicità minima di fatturazione, prevedendo che il gestore sia tenuto ad emettere un numero minimo di bollette differenziato in funzione dei consumi medi (annui) relativi alle ultime tre annualità;
                3. nell’ambito della regolazione della qualità contrattuale del SII, è stata inoltre introdotta una procedura ordinaria, a carattere generale, per la rateizzazione dei pagamenti, prevedendo che l’utente finale possa richiedere la dilazione del pagamento, qualora la fattura emessa superi del 80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi;
                4. completano le previsioni sopra richiamate le disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione adottate dall’Autorità con la deliberazione 586/2012/R/IDR;
                5. in particolare, con la menzionata deliberazione, l’Autorità, nel disciplinare i contenuti minimi del documento di fatturazione e al fine di garantire la massima trasparenza dell’informazione all’utente finale, ha previsto che:
                  1. –  nella bolletta siano riportate, oltre alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa fiscale, anche le informazioni relative alla fatturazione e ai consumi nonché le informazioni relative alla situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, “indicando l’eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall’utente finale al momento dell’emissione della bolletta in cui tale informazione è riportata”;
                  2. –  “su richiesta dell’utente finale il documento di fatturazione [possa] essere inviato anche con modalità telematiche”;
                6. più di recente, in coerenza con le disposizioni recate dal dPCM 29 agosto 2016, e nel quadro tracciato dalla normativa primaria di riferimento di cui all’articolo 61 della legge 221/15, con la deliberazione 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A (REMSI), sono state introdotte prime misure per la gestione e il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato; l’Autorità, in particolare, ha previsto una specifica disciplina per quanto attiene alle modalità di rateizzazione dei pagamenti oggetto di costituzione in mora, introducendo l’obbligo per il gestore
                7. di offrire un piano di rateizzazione avente durata minima di dodici (12) mesi, fatta salva la possibilità di diversa pattuizione tra le parti; nello specifico, secondo quanto previsto dal comma 5.2 del REMSI, l’utente finale è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.

                  CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

                  1. l’attuale situazione emergenziale che non ha finora precedenti ha richiesto interventi urgenti anche da parte dell’Autorità con riferimento ai settori oggetto della sua regolazione;
                  2. in particolare, con la deliberazione 60/2020/R/com, l’Autorità, nelle more degli approfondimenti in corso sull’impatto nei settori di competenza delle misure governative di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (richiamate al primo gruppo di considerati), ha adottato in via d’urgenza prime misure volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e (potenziale) criticità per i clienti/utenti finali, che sarebbe potuta scaturire dall’applicazione delle c.d. procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana, nonché del SII, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di pagamento da parte dei primi, imputabili alle limitazioni (agli spostamenti fisici nonché all’esercizio di una serie di attività economiche) introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati (le predette procedure di sospensione, in sintesi, contemplano una sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente elettrico/gas – o dal sollecito dell’utente del SII – e si conclude con la disalimentazione fisica dell’impianto di consumo del medesimo cliente/utente ovvero, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, con la risoluzione del contratto e l’attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza qualora la predetta disalimentazione non sia materialmente possibile);
                  3. l’Autorità ha a tal fine previsto che le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua – disciplinate nel TIMOE, nel TIMG e nel REMSI – e le clausole contrattuali che prevedono la sospensione/interruzione delle forniture per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, non trovino applicazione con riferimento all’intero periodo di efficacia del dPCM 9 marzo 2020 e del dPCM 11 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (articolo 1 della deliberazione 60/2020/R/com);
                  4. conseguentemente, è stato altresì disposto che debbano essere interamente rialimentate le forniture di energia elettrica, gas e acqua che siano state eventualmente sospese (o limitate/ disattivate) dal 10 marzo 2020;
                  5. l’Autorità ha inoltre previsto che, al termine del suddetto periodo, il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura della controparte morosa sia tenuto
                  6. a riavviare la relativa procedura di sospensione, e procedere nuovamente alla

                    costituzione in mora del cliente finale e/o dell’utente del SII; • i soggetti beneficiari delle suddette misure sono:

                    relativamente ai settori energetici:
                    o i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al

                    comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV, nel settore dell’energia

                    elettrica;
                    o iclientititolaridipuntidiriconsegnaappartenenteallatipologiadi

                    cui al comma 2.3, lettera a) indipendentemente dal consumo annuo e lettere b) e d), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno del TIVG con riferimento al settore del gas naturale;

                    o i clienti titolari di un contratto di fornitura di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui al TIVG;

                    relativamente al servizio idrico, tutte le tipologie di utenza domestica e non domestica che risultino nella titolarità di un contratto di fornitura idrica, come individuate ai sensi del TICSI;

                    1. la deliberazione 60/2020/R/com ha altresì previsto (articolo 2), con specifico riferimento al servizio di default su rete di distribuzione del gas naturale, eventualmente erogato ai clienti finali beneficiari delle predette misure, la non applicazione delle misure di cui ai commi 40.2 e 40.3 del TIVG in tema di mancata disalimentazione del punto di riconsegna;
                    2. peraltro, al comma 3.1 della menzionata deliberazione 60/2020/R/com, è stato istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali un apposito conto di gestione, denominato “Conto di gestione straordinario COVID-19”, destinato a garantire, nella fase di emergenza in corso, il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico e gas nonché degli utenti finali del SII previste dalla normativa vigente.CONSIDERATO CHE:
                    1. col dPCM 1 aprile 2020, come detto, le misure di contenimento all’epidemia da COVID-19 adottate dal Governo con riferimento all’intero territorio nazionale sono state prorogate per un periodo di altri 10 giorni (sino al 13 aprile 2020); ciò comporta il protrarsi, per tale periodo, della situazione di disagio e di (potenziale) criticità per la clientela/utenza finale, per la cui tutela l’Autorità è intervenuta con le sopra richiamate disposizioni della deliberazione 60/2020/R/com in tema di procedure di sospensione;
                    2. il suddetto periodo di proroga delle misure di contenimento di cui al dPCM 1 aprile 2020 risulta relativamente limitato nel tempo; ciò che rende ancora economicamente sostenibile, per le imprese interessate e (più in generale) per i sistemi elettrico, gas e idrico considerati nel rispettivo complesso, l’ulteriore differimento, entro i circoscritti limiti temporali di tale periodo, della disciplina sulle procedure di sospensione prevista dalla citata deliberazione 60/2020/R/com.
                    3. CONSIDERATO, INFINE, CHE:

                      1. in seguito alla pubblicazione della deliberazione 60/2020/R/com, alcuni operatori hanno segnalato dubbi interpretativi su talune disposizioni con particolare riferimento:
                        1. all’applicazione della disciplina nel caso di clienti multisito;
                        2. alle tempistiche di esecuzione della procedura di sospensione della fornitura prevista dal TIMG, qualora il venditore abbia già posto in atto le azioni per l’interruzione fisica della fornitura medesima, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la comunicazione al cliente finale del preventivo relativo ai costi di interruzione, l’acquisizione dal distributoredelle autorizzazioni dalle Autorità competenti;
                      2. i predetti dubbi interpretativi, peraltro, trovano piana soluzione nella vigente

                        regolazione dell’Autorità, nonché nella ratio di massima tutela del cliente finale nella situazione emergenziale di cui alla deliberazione 60/2020/R/com; in particolare:

                        1. per il cliente multisito, la disciplina della sospensione per morosità trova applicazione con riferimento ai singoli punti di prelievo/riconsegna rientranti nel contratto di fornitura; questo consente sia al venditore che al distributore coinvolti una puntuale attuazione della deliberazione 60/2020/R/com che individua un perimetro soggettivo specifico di tutela per il periodo di vigenza della disciplina medesima; le singole fasi in cui si articolano le procedure di sospensione della fornitura non dovranno quindi essere applicate solo per isingoli punti di prelievo/riconsegna aventi le caratteristiche dell’articolo 1 della deliberazione 60/2020/R/com: pertanto, per i punti di prelievo/riconsegna che non hanno le suddette caratteristiche, invece, la disciplina dell’Autorità in tema di procedure di sospensione per morosità trova ordinaria applicazione;
                        2. per la procedura di sospensione della fornitura prevista dal TIMG, il venditore, al termine del periodo di cui al comma 1.1 della deliberazione 60/2020/R/com deve inviare nuovamente la costituzione in mora e le eventuali ulteriori comunicazioni richieste dalla regolazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni che contengono la stima di massima dei costi per l’esecuzione degli interventi di interruzione e le relative informative circa i costi degli eventuali ripristini della fornitura; nel caso di specie, oggetto della segnalazione, qualora il preventivo avesse ancora validità, il venditore potrà inviarlo anche unitamente alla costituzione in mora, così da consentire al distributore, decorso il termine di legge previsto, di dare corso alle azioni di interruzione sospese dalla deliberazione in argomento.
                        3. RITENUTO CHE:

                          1. nella perdurante e peculiare situazione di disagio e (potenziale) criticità per i clienti finali di piccole dimensioni e per gli utenti del SII, derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale dalle disposizioni normative adottate in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid -19, sia opportuno mantenere le misure adottate in via d’urgenza con la deliberazione 60/2020/R/com, anche successivamente al termine ivi previsto, prevedendo, in particolare, che le procedure di sospensione delle forniture (per l’energia elettrica, il gas naturale e l’acqua) e le relative clausole contrattuali (per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), non trovino applicazione anche per il periodo successivo al 3 aprile sino al 13 aprile 2020;
                          2. sia in particolare opportuno ribadire la previsione della deliberazione 60/2020/R/com secondo la quale, al termine del suddetto periodo, il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura della controparte morosa, sia tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e, in particolare, a procedere nuovamente alla costituzione in mora della predetta controparte;
                          3. sia inoltre opportuno chiarire che, con riferimento alle procedure disciplinate dal REMSI per la sospensione/limitazione/disattivazione, al termine del periodo di sospensione stabilito dalla presente deliberazione, sia necessario procedere alla reiterazione di tutte le comunicazioni previste e, conseguentemente, tali comunicazioni non producono effetti nel periodo considerato;
                          4. alla luce delle ulteriori criticità emerse, anche con riferimento al sistema postale, sia opportuno dare la facoltà agli esercenti i servizi di tutela, agli esercenti la vendita titolari di un contratto avente ad oggetto un’offerta PLACET nonché ai gestori del SII di contattare, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali, i clienti e gli utenti finali, in modalità telematica, e mediante diversi ed ulteriori recapiti, anche telefonici, già preautorizzati, al fine dell’inoltro della bolletta anche in formato elettronico, ciò al fine di minimizzare i disagi legati ai ritardi di consegna oltre che alle mancate consegne, ferma restando la raccomandazione nei confronti di tutti gli operatori di evitare l’invio di ogni altra comunicazione non necessaria, soprattutto relativamente a quelle di carattere pubblicitario;
                          5. per le medesime ragioni di cui sopra, sia altresì opportuno prevedere che:con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale:contestualmente all’invio della bolletta in formato elettronico, gli esercenti di cui al precedente punto, possano inviare, ai recapiti messi a disposizione dai clienti finali in argomento, una apposita comunicazione che indichi al cliente con linguaggio semplice e comprensibile che:

                          a. può effettuare il pagamento dell’importo fatturato in bolletta attraverso metodi di pagamento automatico quali la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare il pagamento;

                          1. può richiedere di ricevere la bolletta in formato elettronico in luogo di quella in formato cartaceo, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare tale richiesta;
                          2. qualora scelga di attivare una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato in bolletta e la bolletta in formato elettronico ha diritto a ricevere uno sconto, indicando a tal fine anche il relativo importo.

                          con riferimento al servizio idrico integrato:

                          contestualmente all’invio della bolletta in formato elettronico, i gestori del SII possano inviare, ai recapiti messi a disposizione dagli utenti finali in argomento, una apposita comunicazione che indichi all’utente con linguaggio semplice ecomprensibile che:

                          1. può effettuare il pagamento dell’importo fatturato in bolletta attraverso metodi di pagamento automatico quali la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare il pagamento;
                          2. può richiedere di ricevere la bolletta in formato elettronico in luogo di quella in formato cartaceo, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare tale richiesta.

                          RITENUTO, INOLTRE, CHE:

                          • in una situazione emergenziale sanitaria ed economica eccezionale quale quella attuale sia altresì opportuno consentire al cliente finale e all’utente del SII che non abbia potuto adempiere al pagamento delle fatture i cui ordinari termini di pagamento ricadano nel periodo di vigenza delle severe misure di contenimento, ovvero siano state emesse nel medesimo periodo o ne contabilizzino i consumi (limitatamente, per il servizio idrico integrato, ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale), l’opportunità di accedere ad un piano di rateizzazione, così da dare una tutela ulteriore al cliente finale ovvero all’utente del SII e nel contempo prevenire l’incremento delle morosità con ulteriori impatti negativi sul sistema nel complesso; simile misura costituirebbe uno strumento di protezione rafforzata in particolare nei confronti dei clienti finali ovvero degli utenti del SII buoni pagatori che, in considerazione delle limitazioni attualmente imposte, potrebbero anche essere esposti a una particolare situazione di sofferenza economico-finanziaria e quindi generare insoluti che in condizioni ordinarie non si realizzerebbero;

                          con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas

                          1. sia pertanto opportuno prevedere che gli esercenti i servizi di tutela e gli esercenti la vendita titolari di un contratto avente ad oggetto un’offerta PLACET, al termine del periodo di efficacia delle misure oggetto del presente provvedimento, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, offrano al cliente finale inadempiente, nella prima comunicazione di sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella costituzione in mora, in modo tempestivo ed efficace la rateizzazione delle fatture (i) i cui termini di pagamento scadano nel periodo, (ii) emesse nel periodo o (iii) che si riferiscono a consumi relativi al periodo medesimo, con le modalità definite dall’Autorità, in alternativa al pagamento in un’unica soluzione;
                          2. sia pertanto necessario definire per tali settori le modalità con cui procedere a tale rateizzazione, estendendo ed adattando, per quanto possibile, l’ordinaria regolazione in materia, ferma restando la facoltà degli esercenti di proporre anche schemi migliorativi per il cliente finale;
                          3. in particolare, sia opportuno prevedere che nel piano di rateizzazione obbligatoriamente proposto ai clienti finali come precedentemente individuati dalla deliberazione 60/2020/R/com, e senza applicazione di interessi a loro carico, sia indicato che:
                            1. il pagamento delle rate sia di importo non inferiore a euro 50,00 e avvenga con periodicità pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale e in un numero di rate successive non cumulabili di ammontare costante pari al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;
                            2. qualora l’importo delle rate calcolate come al precedente punto a., risulti inferiore all’importo minimo, il numero delle rate dovrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione e fatto salvo quanto precede;
                            3. sia riconosciuta comunque la facoltà al cliente finale di corrispondere gli importi dovuti secondo un piano di rateizzazione di durata differente, anche inferiore, concordato con il proprio fornitore;
                          4. per le medesime ragioni di cui sopra, sia altresì opportuno prevedere che gli esercenti la vendita di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, prima di attivare le azioni di tutela del credito, debbano offrire al cliente finale inadempiente al pagamento delle fatture (i) i cui termini di pagamento scadono nel periodo in argomento, (ii) emesse nel medesimo periodo o (iii) che ne contabilizzino i consumi un piano di rateizzazioni, senza il pagamento di interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente;con riferimento al servizio idrico integrato:
                          5. sia opportuno chiarire che i gestori del SII, al termine del periodo di efficacia delle misure oggetto del presente provvedimento, prima di eseguire le procedure di sospensione, ovvero limitazione e disattivazione della fornitura, debbano rendere nota all’utente finale inadempiente, con la prima comunicazione di sollecito di
                          6. pagamento, e in ogni caso offrire al medesimo utente, con la successiva comunicazione di messa in mora e sulla base di quanto previsto al comma 4.5, lett. e), del REMSI, la possibilità di richiedere la rateizzazione delle fatture (i) i cui termini di pagamento scadano nel periodo di riferimento, (ii) emesse nel periodo o (iii) che siano emesse con cadenza almeno trimestrale e che contengano consumi relativi al periodo medesimo;

                            • sia necessario prevedere che, ai fini dell’attuazione delle misure di cui al precedente alinea, i gestori del SII:

                            1. –  in applicazione delle disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti ad oggi previste in materia di morosità, diano all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti;
                            2. –  al fine di garantire condizioni di miglior favore nei confronti di tutti gli utenti finali coinvolti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del REMSI – con riferimento a tutte le fatture emesse o da emettere (i) i cui termini di pagamento scadano nel periodo in argomento, (ii) emesse nel periodo o (iii) che siano emesse con cadenza almeno trimestrale e che contengano consumi relativi al periodo medesimo – debbano effettuare la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora senza applicazione di interessi a carico dell’utente medesimo.RITENUTO, INFINE, CHE:
                            1. siano comunque fatte salve le iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, adottate, a favore delle forniture coinvolte dalla predetta situazione emergenziale, da parte di soggetti che erogano i servizi sopra richiamati;
                            2. sia opportuno prevedere il potenziale utilizzo del “Conto di gestione straordinario COVID-19” per situazioni di criticità finanziarie dei gestori del settore idrico, rimandando a successive valutazioni le modalità di utilizzo del suddetto conto per il settore energetico, anche in ragione delle disposizioni previste dalla deliberazione 116/2020/R/com e al fine di effettuare specifici approfondimenti circa il potenziale impatto delle difficoltà finanziarie che si possono manifestare per i soggetti cui non si applicano le disposizioni di cui alla citata deliberazione;
                            3. in ragione del carattere di estrema urgenza che connota gli interventi regolatori oggetto del presente provvedimento volti a tutelare i clienti finali e gli utenti del SII nel presente contesto di eccezionale emergenza, gli stessi non sono sottoposti a preventiva consultazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della deliberazione 649/2014/A
                            4. DELIBERA Articolo 1

                              Modifiche e integrazioni alla deliberazione 60/2020/R/com

                              1. 1.1  L’articolo 1della deliberazione 60/2020/R/com, è modificato come segue:
                                1. a)  al comma 1.1. le parole “Nel periodo tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020” sonosostituite dalle parole “Nel periodo dal 10 marzo 2020 al 13 aprile 2020”;
                                2. b)  al comma 1.1, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:“d) nel settore dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, i clienti titolari di un contratto di fornitura.”;
                                3. c)  dopo il comma 1.4 è aggiunto il seguente comma:
                                  “1.5 L’esercente la vendita di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo direti urbane si astiene dall’applicazione delle clausole contrattuali relative alla sospensione/interruzione della fornitura per morosità con riferimento ai clienti di cui al precedente comma 1.1 per il periodo ivi indicato”.
                              2. 1.2  Successivamente all’articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:“Articolo 1bis

                              Modalità di invio delle bollette per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale

                              1bis.1 Con riferimento al periodo di cui al comma 1.1, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, gli esercenti i servizi di tutela nonché gli esercenti la vendita titolari di un contratto avente a oggetto un’offerta PLACET hanno la facoltà di inviare la bolletta anche in formato elettronico ai soli clienti finali di energia elettrica e gas naturale di cui alcomma 1.1 riforniti nell’ambito dei sevizi di tutela o titolari di un’offerta PLACET, che abbiano messo a disposizione il proprio recapito di posta elettronica ovvero di telefono mobile, indicando loro che è possibile assolvere al pagamento della bolletta con le modalità ivi indicate.

                              1bis.2 Contestualmente all’invio della bolletta in formato elettrico, gli esercenti i servizi di tutela e gli esercenti la vendita titolari di un contratto avente a oggetto un’offerta PLACET possono inviare, ai recapiti messi a disposizione dai clienti finali di cui al comma 1bis.1, una apposita comunicazione che indichi al cliente con linguaggio semplice e comprensibile che:

                              a. può effettuare il pagamento dell’importo fatturato in bolletta attraverso metodi di pagamento automatico quali la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare il pagamento;

                              1. può richiedere di ricevere la bolletta in formato elettronico in luogo di quella in formato cartaceo, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare tale richiesta;
                              2. ha diritto a ricevere uno sconto qualora scelga di attivare una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato in bolletta e la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico, indicando a tal fine anche il relativo importo;
                              3. può indirizzare richieste di informazioni integrative al recapito indicato.

                              1bis.3 In tutti i casi indicati ai precedenti commi, per qualsiasi modalità di contatto prescelta, gli esercenti di cui al comma 1bis.1 sono tenuti a indicare ai clienti finali un recapito telefonico e/o telematico per verificare la

                              veridicità delle informazioni rese.

                              Articolo 1ter

                              Ulteriori misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica e di gas

                              1ter.1 Con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, in caso di inadempimento al pagamento delle bollette i cui termini di pagamento scadono nel periodo di cui al comma 1.1, emesse nel medesimo periodo o che ne contabilizzano i consumi da parte dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale di cui al comma 1bis.1, gli esercenti i servizi di tutela nonché gli esercenti la vendita titolari di un contratto avente a oggetto un’offerta PLACET, sono tenuti ad inserire nella prima comunicazione di sollecito dai medesimi effettuata o, qualora non effettuata, nella comunicazione di costituzione in mora, di cui all’articolo 3 del TIMOE e all’articolo 4 del TIMG, anche l’offerta al cliente finale della possibilità di rateizzarne i relativi importi senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale e secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.

                              1ter.2 Il piano di rateizzazione degli importi di cui al comma 1ter.1:

                              1. deve indicare una periodicità pari alla periodicità di fatturazioneordinariamente applicata al cliente finale;
                              2. prevede un numero di rate successive non cumulabili di ammontarecostante pari almeno al numero di bollette emesse negli ultimi 12mesi e comunque non inferiore a due.

                              1ter.3 Qualora l’importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al comma

                              1ter.2 risulti inferiore a euro 50 (cinquanta), il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a euro 50 (cinquanta).

                              1ter.4 Gli esercenti di cui al comma 1ter1possono negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto ai commi 1ter.2 e 1ter.3 per meglio rispondere alle esigenze del cliente.

                              1.ter.5 In tutti i casi, la volontà del cliente finale di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente.

                              1ter.6 Nel caso di cambio del fornitore, gli esercenti di cui al comma 1ter1hanno facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Gli esercenti che intendano avvalersi di tale facoltà, sono tenuti ad informarne il cliente finale nella comunicazione di cui al comma 1ter.1 relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

                              1ter.7 In caso di inadempimento al pagamento delle bollette i cui termini di pagamento scadono nel periodo di cui al comma 1.1, emesse nel medesimo periodo o che ne contabilizzano i consumi da parte dei clienti finali di cui al comma 1.1, lettera d) gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane, sono tenuti a comunicare al cliente finale, prima delle azioni di tutela del credito, la possibilità di rateizzarne i relativi importi, senza il pagamento degli interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente medesimo.

                              Articolo 1quater

                              Modalità di invio delle bollette del servizio idrico integrato

                              1quater.1 I gestori del servizio idrico integrato, con riferimento al periodo di cui al comma 1.1, hanno la facoltà di inviare la bolletta anche in formato elettronico agli utenti che abbiano messo a disposizione il proprio recapito di posta elettronica, ovvero di telefono mobile, indicando loro che è possibile assolvere al pagamento della bolletta con le modalità ivi indicate.

                              1quater.2 Contestualmente all’invio della bolletta in formato elettronico, i gestori del servizio idrico integrato possono inviare, ai recapiti messi a disposizione dagli utenti finali, una apposita comunicazione che indichi all’utente con linguaggio semplice e comprensibile che:

                              1. può effettuare il pagamento dell’importo fatturato in bolletta attraverso metodi di pagamento automatico quali la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare il pagamento;
                              2. può richiedere di ricevere la bolletta in formato elettronico in luogo di quella in formato cartaceo, comunicando a tal fine le modalità con cui effettuare tale richiesta;
                              3. può indirizzare richieste di informazioni integrative al recapito indicato.

                              1quater.3 In tutti i casi indicati ai precedenti commi, per qualsiasi modalità di contatto prescelta, i gestori di cui al comma 1quater.1 sono tenuti a indicare agli utenti finali un recapito telefonico e/o telematico che consenta a questi ultimi di verificare la veridicità delle comunicazioni ricevute.

                              Articolo 1quinquies

                              Ulteriori misure a sostegno degli utenti finali del SII

                              1quinquies.1 In caso di inadempimento al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento scadono nel periodo di cui al comma 1.1, emesse nel medesimo periodo o che, limitatamente ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale contabilizzano i consumi da parte degli utenti finali relativi al periodo di cui al comma 1.1, i gestori del SII sono tenuti ad inserire nel sollecito di pagamento e comunque nella successiva comunicazione di costituzione in mora, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 del REMSI, anche l’offerta della possibilità di rateizzarne i relativi importi senza il pagamento di interessi a carico dell’utente finale.

                              1quinquies.2 Gli importi delle fatture di cui al precedente comma 1quinquies.1 sono rateizzati secondo le modalità e i criteri di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.3 del REMSI. Ai fini della rateizzazione dei medesimi importi, non si applica la disposizione di cui al comma 5.4, lettera a) del REMSI.

                              1quinquies.3 È fatta salva la facoltà per l’utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata. I gestori del SII di cui al comma 1quinquies.1 ne informano l’utente finale nel sollecito di pagamento e comunque nella comunicazione di costituzione in mora.”.

                              Articolo 2

                              Disposizioni finali

                              1. 2.1  Con riferimento al servizio idrico integrato, ove l’Ente di governo dell’ambito riscontrasse, per la pertinente gestione, criticità finanziare di straordinaria rilevanza derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, l’Autorità valuterà l’attivazione di meccanismi di attenuazione, facendo eventualmente ricorso al Conto emergenza COVID di cui al comma 3.1 della deliberazione 60/2020/R/com.
                              2. 2.2  Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, alle Regioni Italiane, agli Enti di governo dell’ambitoterritorialmente competenti.
                              3. 2.3  Il presente provvedimento e la deliberazione 60/2020/R/com, come modificata e integrata dal provvedimento medesimo, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.2 aprile 2020 IL PRESIDENTEStefano Besseghini

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