Con il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto “decreto Bersani”, GU n. 75 del 31 marzo 1999) è stata recepita la direttiva europea 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

Insieme all’analoga direttiva relativa al settore del gas, la direttiva si inquadra nell’obiettivo dell’Unione Europea di attuare un ampio processo di apertura dei mercati in modo da conseguire importanti risultati di politica energetica e ambientale, quali: maggiore qualità ed efficienza del servizio; contenimento dei prezzi; maggiore integrazione delle reti energetiche; maggiore sicurezza degli approvvigionamenti; maggior sviluppo tecnologico; tutela dell’ambiente.

Quale strumento fondamentale per il conseguimento dei citati obiettivi viene individuata la competitività che, in un mercato libero e aperto, si traduce in un guadagno di efficienza non solo energetica, ma anche gestionale e organizzativa.

In estrema sintesi, le disposizioni di maggiore e diretto interesse per le Aziende comportano l’istituzione di due mercati paralleli: uno “vincolato” e uno “libero”.

Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose.

Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l’istituzione dell’Acquirente Unico, che provvederà ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti.

Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, è stato fissato abbassando progressivamente le soglie che determinano la qualifica medesima:

  1. in una prima fase, erano clienti idonei le Aziende con consumi superiori al milione di KWh all’anno;
  2. dal maggio 2003 il mercato si è aperto sopra la soglia minima di 100 mila KWh (deliberazione n. 20/03);
  3. un’ulteriore fase di liberalizzazione si è avviata con la deliberazione n. 107/04 del 30 giugno 2004, che ha definitivamente aperto il mercato a tutti i clienti non domestici, in coerenza con l’entrata in vigore della norma della direttiva europea (2003/54/CE, art. 21, comma 1, lettera b);
  4. dal 1° luglio 2007 anche i clienti domestici possono esercitare il diritto di scelta del fornitore.

Con delibera n. 105/06 del 30 maggio 2006, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato il Codice di condotta commerciale per la tutela dei clienti idonei in bassa tensione, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Il Codice riguarda essenzialmente la fase pre-contrattuale, fissando le regole di correttezza e trasparenza che gli operatori-venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato, con l’obiettivo di garantire al cliente la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute.

Le regole impongono trasparenza delle informazioni, correttezza nell’utilizzo delle diverse tecniche di vendita, informazione completa circa il contenuto delle offerte economiche e contrattuali, confrontabilità dei prezzi, chiarezza dei contratti e semplicità del linguaggio utilizzato. Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, o mediante tecniche di comunicazione a distanza, deve inoltre essere assicurato il diritto di ripensamento.

Rilevazione trimestrale dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale
effettuata dalla Camera di Commercio di Milano

Energia elettrica 2008 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2009 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2010 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2011 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2012 1° trim.
Energia elettrica
e gas naturale 
2012 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2013 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2014 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2015 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2016 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
N.B. – La rilevazione rimestrale prezzi è temporaneamente sospesa

Dal 2008 la Camera di commercio di Milano rileva trimestralmente i prezzi di fornitura dell’energia elettrica, con l’obiettivo di colmare quelle carenze informative lamentate dalle imprese riguardo alle quotazioni del libero mercato.

La rilevazione, inizialmente svolta sulla piazza di Milano e provincia, dal terzo trimestre 2010 ha per campione l’intera regione Lombardia.

La rilevazione riguarda i prezzi medi, fissi e indicizzati, al megawatt/ora applicati da venditori e grossisti per forniture annue di energia elettrica a utenti non domestici, fatta su diversi profili di consumo. Nel caso dei prezzi fissi, il corrispettivo pattuito rimane costante per tutta la durata del contratto; nel caso di prezzi indicizzati, il corrispettivo varia sulla base di formule di indicizzazione e con cadenze diverse, contrattualmente stabilite dalle parti.

I prezzi fissi risultano più alti di quelli indicizzati, in quanto nel prezzo fisso gli operatori incorporano anche il costo dell’assicurazione a copertura di possibili oscillazioni del costo di generazione dell’energia nel periodo di fornitura.

I diversi profili delle imprese si differenziano per classe di consumo annuo, tensione di allacciamento, tipologia di contatore installato e modalità di consumo orario. Per i profili caratterizzati da un contatore multiorario (in grado cioè di rilevare i consumi nelle diverse fasce orarie) il prezzo rilevato è dato dal corrispettivo medio calcolato sulla base dei singoli prezzi per fascia e delle quote di prelievo nelle diverse fasce orarie.

Dall’aprile 2012 la rilevazione riguarda anche i prezzi del gas naturale, intesi come i corrispettivi unitari della “materia prima” gas naturale praticati sul libero mercato da produttori/grossisti/venditori ai clienti finali non domestici.

La rilevazione si riferisce al prezzo direttamente contrattato tra cliente finale (partita Iva, con esclusione della pubblica amministrazione) e grossista/società di vendita al dettaglio. Non rientra in questa accezione il prezzo derivante dall’intermediazione di un consorzio di acquisto o esito di una convenzione quadro.

La rilevazione è fatta su quattro profili di consumo individuati da due intervalli di consumo annuo di gas naturale (superiore a 5 mila mc/anno – sino a 50 mila mc/anno; compreso tra 51 mila e 200 mila mc/anno) e riguarda i prezzi fissi (invarianti per tutta la durata del contratto di fornitura), i prezzi variabili (aggiornati a cadenze prefissate e sulla base di parametri o formule di indicizzazione) e quelli a sconto sulle condizioni economiche stabilite trimestralmente dall’AEEG per il servizio di tutela.